Al Sin­da­co di Civ­i­tavec­chia Mar­co PIENDIBENE

Al Pres­i­dente del Con­siglio Comu­nale Dott. Mar­co DI GENNARO

All’assessore con del­e­ga agli Usi Civi­ci Dott. Vin­cen­zo D’Anto’

e, p.c.:

Ai Con­siglieri comu­nali

Al Com­mis­sario per la liq­uidazione degli Usi Civi­ci Regione Lazio, Umbria, Toscana

Dott. Anto­nio PERINELLI usicivici.roma@giustiziacert.it

Alla Regione Lazio

Al Pres­i­dente del­la Regione Lazio Dott. Francesco ROCCA

Asses­sore Regionale al Bilan­cio con del­e­ga anche agli  Usi Civi­ci

Dott. Gian­car­lo RIGHINI protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Diri­gente ad inter­im dell’Area Usi Civi­ci Dott.ssa Mari­na AJELLO agriusicivici@regione.lazio.legalmail.it

Alle­gati 3

Al Per­i­to Agrario

Dott. Alessan­dro ALBERDI a.alebardi@peritiagrariaroma.it

 

OGGETTO : Comune di Civ­i­tavec­chia. Anal­isi ter­ri­to­ri­ale dema­niale ai sen­si dell’art. 3 del­la L.R.3 gen­naio 1986 n.1 mod­i­fi­ca­to dall’art.6 del­la LR 19 dicem­bre 1995 n.59 e suc­ces­si­va­mente mod­i­fi­ca­to con L.R.27gennaio 2005 n.6 art.3.

Vi è noto che la vicen­da degli usi civi­ci è una ques­tione che affligge e penal­iz­za la nos­tra Comu­nità per una serie di anom­alie giudiziarie. Infat­ti la sen­ten­za 19/’90 è sta­ta di fat­to super­a­ta dal reper­i­men­to del­la doc­u­men­tazione rel­a­ti­va alle aste di ven­di­ta del 1827, le stesse aste che han­no indot­to l’arch. Pao­la Rossi a ritrattare la sua ver­i­fi­ca dema­niale approva­ta con la Deter­mi­na Regionale A07844 del 30 set­tem­bre 2013, che ha vin­co­la­to parte del Ter­ri­to­rio del Comune di Civ­i­tavec­chia, con vin­coli inesisten­ti, per numerosi anni.

Le stesse aste han­no por­ta­to a fer­mare il pro­ced­i­men­to di approvazione del­la per­izia dema­niale del Dott. Monaci, per­i­to dema­niale del­la locale Uni­ver­sità Agraria, per cui oggi si vive in un lim­bo. Aste che moti­varono l’allora Com­mis­sario agli usi civi­ci, dott. Pietro Cata­lani, alla redazione di un ver­bale, il 23/2019 del 10 aprile 2019, con il quale si è dichiara­to “Ritiene, per­tan­to, che pri­ma di iniziare un con­tenzioso di così vaste pro­porzioni sia aus­pi­ca­bile, quan­to meno, un ten­ta­ti­vo di risoluzione del­la ques­tione in sede ammin­is­tra­ti­va che coin­vol­ga la Regione Lazio, il Comune di Civ­i­tavec­chia e l’Università Agraria di Civ­i­tavec­chia.”

Ques­ta pre­mes­sa era nec­es­saria per dimostrare la non lin­ear­ità del­la vicen­da degli usi civi­ci a chi non se ne è mai occu­pa­to e per evitare alla Comu­nità altri errori sta­bilen­do altri vin­coli per anal­isi o per ver­i­fiche super­fi­ciali.

Prossi­ma­mente il Con­siglio Comu­nale ver­rà investi­to, per­ché sua pre­cipua com­pe­ten­za, dell’ approvazione dal provved­i­men­to dell’Analisi Ter­ri­to­ri­ale redat­ta dal per­i­to Ale­bar­di, di cui la scor­sa Giun­ta ha già pre­so atto con delib­era nr. 126 del 6/6/2024.

Nel­la relazione descrit­ti­va, l’autore, pre­cisa che l’Analisi Ter­ri­to­ri­ale cos­ti­tu­isce un sun­to dei provved­i­men­ti ammin­is­tra­tivi e giuris­dizion­ali defin­i­tivi emes­si in mate­ria di usi civi­ci che han­no inter­es­sato il ter­ri­to­rio del Comune di Civ­i­tavec­chia, nonché la pre­sa d’atto del­la natu­ra giuridi­ca delle terre che sono state fat­te ogget­to di provved­i­men­ti cer­ti e defin­i­tivi adot­tati, a nor­ma di legge, dalle Autorità com­pe­ten­ti e dalle Ver­i­fiche Dema­niali defin­i­tive svolte in pas­sato.

Se ques­ta è la nor­ma­ti­va che sot­tende alle Anal­isi Ter­ri­to­ri­ali, e lo è, per­ché la sen­ten­za del­la Corte d’Appello di Roma- Sezione Usi Civi­ci del 10/06/1993, pas­sa­ta in giu­di­ca­to, nel­la Anal­isi del Ter­ri­to­rio pre­dis­pos­ta dal per­i­to Ale­bar­di non viene con­tem­pla­ta nel­la gius­ta misura? Sem­bra ridut­ti­vo lim­i­tar­si ad affer­mare che il ricor­so dei fratel­li Antonel­li è sta­to dichiara­to inam­mis­si­bile, sen­za spie­gare le ragioni, chiara­mente indi­cate in sen­ten­za, sulle quali si fon­da tale deci­sione, e cioè il fat­to che il ter­reno dei ricor­ren­ti non era com­pre­so nel­la zona per la quale è inter­venu­ta la dichiarazione di dema­nial­ità del­la sen­ten­za 19/1990.

In fon­do esiste anche un provved­i­men­to emes­so nel cor­so del pro­ced­i­men­to giudiziale Rg 27/2016 pres­so il Com­mis­sario agli Usi Civi­ci di Roma (sen­ten­za 180/2022) nel quale il Com­mis­sario aggiun­to, dott. Per­inel­li, sia pure inci­den­tal­mente, è inter­venu­to sul­la ques­tione affer­man­do, che “ In par­ti­co­lare per quan­to con­cerne gli immo­bili, ogget­to di giudizio, deve osser­var­si che essi cor­rispon­dono all’originario map­pale 309 del cat­a­sto gre­go­ri­ano” e, che “Pre­lim­i­n­ar­mente deve osser­var­si che è paci­fi­ca l’identificazione dei ter­reni ogget­to di riconosci­u­to del­la sen­ten­za del­la corte d’appello di Roma-Sezione Usi civi­ci del 10/06/1993 che dichiara inam­mis­si­bile il ricor­so pro­pos­to dai pro­pri­etari ere­di Antonel­li”, con­trad­di­cen­do in maniera inequiv­o­ca­bile l’interpretazione for­ni­ta nel­la per­izia del Dott. Monaci e con­fer­man­do la tesi sostenu­ta dal Comune di Civ­i­tavec­chia nel­la nota del 20 luglio 2020.

Per­tan­to, a mio avvi­so, sarebbe oppor­tuno che, pri­ma del­la approvazione da parte del Con­siglio comu­nale, la Anal­isi del Ter­ri­to­rio pre­dis­pos­ta dal per­i­to Ale­bar­di ven­ga inte­gra­ta nel modo sopra indi­ca­to.

Per non par­lare poi del­la c.d. sen­ten­za Fuma­soni Bion­di, in relazione alla quale allego due note del Comune di Civ­i­tavec­chia (prot. 64911 del10/08/2022 — Alle­ga­to 1 e prot.11793 del31/01/2023 – Alle­ga­to 2).

Sarebbe il caso che, pri­ma del­la approvazione da parte del Con­siglio comu­nale, l’Anal­isi del Ter­ri­to­rio pre­dis­pos­ta dal per­i­to Ale­bar­di ven­ga inte­gra­ta nel modo sopra indi­ca­to provve­den­do il Comune in prim­is e il pro­fes­sion­ista incar­i­ca­to a riesam­inare la ques­tione per non aggiun­gere errori ad altri errori che han­no com­por­ta­to per la comu­nità civ­i­tavec­chiese molti dan­ni nel recente pas­sato e anco­ra oggi.

Tra l’altro, non dovrebbe essere dif­fi­cile ricon­durre la vicen­da degli usi civi­ci nell’alveo del­la ver­ità risul­tante dagli atti che sono sta­ti rin­venu­ti e rime­di­are ai tor­ti subiti fino­ra dal­la cit­tad­i­nan­za. In fon­do anche la stes­sa Regione, con l’emanazione del­la Delib­era di G.R. n. 414 del 12/06/2024, ha dimostra­to un nuo­vo atteggia­men­to nei con­fron­ti di ques­ta vicen­da, e ci auguri­amo che non sia sta­ta solo una sor­ti­ta elet­torale, ma che si voglia dare ese­cuzione almeno ad atti che sono pas­sati in giu­di­ca­to (sen­ten­za Antonel­li e sen­ten­za Fuma­soni Bion­di) e che sem­bra­no essere solo di chi li ha pro­mossi quan­do invece riguardano tut­ti quel­li che sono venu­ti in pos­ses­so di quelle aree.

Non è inci­den­tale che ques­ta nota ven­ga trasmes­sa ed uffi­cial­iz­za­ta il 20 luglio, ossia la stes­sa data, sep­pure nell’anno 2020, con la quale il Comune sot­to­pone­va, alla Direzione Regionale com­pe­tente la man­ca­ta appli­cazione del­la sen­ten­za 103/’93 del­la Corte d’Appello di Roma sez. Usi Civi­ci (Alle­ga­to 3).

Un’ul­ti­ma rif­les­sione. I pro­ced­i­men­ti giuris­dizion­ali in cor­so, che oltre tut­to riguardano solo una pic­co­la parte dell’intera Tenu­ta delle Mortelle, stan­no suben­do, specie quel­li in esame pres­so la Corte d’Appello, con­tinui rin­vii anche per l’ostruzionismo inter­es­sato del­la locale Uni­ver­sità Agraria, pen­sate che il pri­mo pro­ced­i­men­to fu iscrit­to, al Com­mis­sari­a­to, nel 2015 ed a tutt’oggi non gode di un giudizio finale: non ci si ren­da com­pli­ci, tramite una Anal­isi Ter­ri­to­ri­ale che neces­si­ta di una speci­fi­cazione più par­ti­co­lareg­gia­ta in rispet­to del­la doc­u­men­tazione esistente e di sen­ten­ze pas­sate in giu­di­ca­to, nell’inchiodare centi­na­ia di famiglie a vin­coli inesisten­ti o ad una situ­azione ibri­da “aree non soggette ad atti dema­niali” che di fat­to com­por­ta gli stes­si lim­i­ti.

In atte­sa di un Vs. riscon­tro Vi seg­na­lo la mia più com­ple­ta disponi­bil­ità a fornire tut­ti i chiari­men­ti ed i sosteg­ni che riter­rete nec­es­sari; la pre­sente mi è gra­di­ta per porg­ere dis­tin­ti salu­ti.

Civ­i­tavec­chia 20 luglio 2024

Vit­to­rio Petrel­li