Al Sin­da­co

Avv. Ernesto TEDESCO

           

                                                                                   E,p.c.:

                                                                                                                                     Al Pres­i­dente del Con­siglio

                                                                                                                                      Sig. Gian­car­lo FRASCARELLI

                                                                                                                                     Alla Seg­re­taria gen­erale

                                                                                                                                     Dott.sa Angela Maria STOLFI

Ogget­to: Inter­rogazione con richi­es­ta di rispos­ta scrit­ta (ai sen­si delll’art.25 del vigente rego­la­men­to comu­nale).

Pre­mes­sa

C’è un sen­so di respon­s­abil­ità che sot­tende ogni com­pi­to isti­tuzionale,  non è questo che desidero fare, non è la polit­i­ca di cui voglio par­lare eppure è quel­lo che mio mal­gra­do mi ritro­vo a fare, per­ché quan­do si rap­p­re­sen­ta una Comu­nità non si può fare solo quel­lo che ti aggra­da.

Testo

Il sot­to­scrit­to Vit­to­rio Petrel­li nel­la sua fun­zione di con­sigliere comu­nale con la pre­sente inter­rogazione vuole affrontare i lavori di costruzione dei nuovi loculi al Cimitero di Via Brac­cianese Clau­dia. I lavori sono sta­ti affi­dati lo scor­so mar­zo 14 mar­zo 2023 con una dura­ta dei lavori sta­bili­ta in 180 giorni.

Il ter­mine di ese­cuzione dei lavori con­siste in un peri­o­do di tem­po, decor­rente dal­la data del ver­bale di con­seg­na dei lavori. Il tem­po lo sta­bilisce il respon­s­abile del pro­ced­i­men­to pri­ma dell’avvio delle pro­ce­dure di gara, e pre­cisa­mente in sede di pre­dis­po­sizione degli atti (in par­ti­co­lare del capi­to­la­to spe­ciale di appal­to) da porre a base di gara e des­ti­nati a cos­ti­tuire, dopo l’aggiudicazione, con­tenu­to del con­trat­to.

Il respon­s­abile del pro­ced­i­men­to deve pro­cedere a tale del­i­ca­ta val­u­tazione con estrema ragionev­olez­za e tenen­do in con­sid­er­azione la tipolo­gia, la cat­e­go­ria, l’entità e la com­p­lessità dell’intervento, Deve ten­er con­to, altresì, del­la preved­i­bile inci­den­za dei giorni di anda­men­to sta­gionale sfa­vorev­ole e di tut­ti gli altri ele­men­ti che pos­sono influire sull’andamento dei lavori.

Sono con­vin­to che l’ufficio e il redat­tore del prog­et­to abbiano fat­to un’analisi val­u­ta­ta e cor­ret­ta. Per ulti­mare i lavori era­no pre­visti 180 giorni (art. 14 del capi­to­la­to spe­ciale d’appalto e art. 5 del Con­trat­to d’appalto).

Ma qual­cosa è anda­to stor­to.

Il capi­to­la­to spe­ciale d’appalto prevede espres­sa­mente all’art. 15 la ges­tione delle pro­roghe che si rias­sumono breve­mente:

  • 15 com­ma 1: “1. L’appaltatore, qualo­ra per causa a esso non imputabile, non sia in gra­do di ulti­mare i lavori nel ter­mine con­trat­tuale di cui all’Art.14, può chiedere la pro­ro­ga, pre­sen­tan­do apposi­ta richi­es­ta moti­va­ta almeno 45 giorni pri­ma del­la sca­den­za del ter­mine di cui all’Art.14.”
  • 15 com­ma 2: “In dero­ga a quan­to pre­vis­to al com­ma 1, la richi­es­ta può essere pre­sen­ta­ta anche qualo­ra manchi­no meno di 45 giorni alla sca­den­za del ter­mine di cui all’Art.14, comunque pri­ma di tale sca­den­za, qualo­ra le cause che han­no deter­mi­na­to la richi­es­ta si siano ver­ifi­cate pos­te­ri­or­mente; in questo caso la richi­es­ta deve essere moti­va­ta anche in relazione alla speci­fi­ca cir­costan­za del­la tar­di­v­ità.
  • 15 com­ma 3: “La richi­es­ta è pre­sen­ta­ta al diret­tore di lavori il quale la trasmette tem­pes­ti­va­mente al R.U.P., corre­da­ta dal pro­prio parere; qualo­ra la richi­es­ta sia pre­sen­ta­ta diret­ta­mente al R.U.P. questi acqui­sisce tem­pes­ti­va­mente il parere del diret­tore dei lavori.”

Come antic­i­pa­to qual­cosa è anda­to stor­to per­ché a fronte del­la data pre­vista di ter­mine dei lavori per il 10 set­tem­bre, non solo non sono ulti­mati ma non è chi­es­ta nem­meno la pro­ro­ga che arri­va solo suc­ces­si­va­mente alla sca­den­za e cioè il 15 set­tem­bre.

Quin­di non solo non è rispet­ta­to il com­ma 1 dell’articolo 15 del capi­to­la­to ma nem­meno il com­ma 2 anche per­ché le moti­vazioni non sono cer­to inaspet­tate, il moti­vo è il ritar­do nel­la con­seg­na dei mate­ri­ali e poi che mate­ri­ali: l’acciaio delle arma­ture. Quin­di la dit­ta ne era ben con­sapev­ole vis­to che impe­di­va la parte più sig­ni­fica­ti­va dell’opera: le strut­ture.

Il Comune con­cede la pro­ro­ga di 61 giorni richi­esti  fino al 10 novembre(significativa la finez­za dei 61 giorni, vis­to che ne vol­e­vano forse 60 ed era­no in ritar­do di 1!) ma non è sta­ta suf­fi­ciente nem­meno ques­ta pro­ro­ga vis­to che anco­ra una vol­ta in ritar­do (sta­vol­ta di oltre 5 giorni) il 15 novem­bre chiede la pro­ro­ga di ulte­ri­ore 45 giorni fino al 15 dicem­bre.

Anche ques­ta vol­ta il Comune con­cede la pro­ro­ga ed il 15 dicem­bre viene emes­so il cer­ti­fi­ca­to di (non) ulti­mazione dei lavori, viene infat­ti cer­ti­fi­ca­to che sono si ulti­mati ma con­cede ulte­ri­ore 60 giorni per ulti­mare alcune lavo­razioni.

Evi­den­ti le irre­go­lar­ità dell’appalto rispet­to alle pre­vi­sioni con­trat­tuali, evi­den­ti i ritar­di nel­la richi­es­ta  delle pro­roghe tem­po­rali le cui moti­vazioni non sono state attes­tate e cer­tifi­cate dal diret­tore dei lavori che invece dove­va esprimer­si nel mer­i­to, altret­tan­to evi­dente è la man­ca­ta appli­cazione delle sanzioni invece pre­viste per il ritar­do nei lavori.

Sanzioni che sono lo stru­men­to con cui il comune può agire nei con­fron­ti dei com­por­ta­men­ti dell’impresa appal­ta­trice dif­for­mi al con­trat­to fir­ma­to e stip­u­la­to.

Chiedo quin­di di conoscere:

  • Se nel­lo svol­gi­men­to dell’appalto sono state rispet­tate le pre­vi­sioni dell’appalto e del con­trat­to;
  • Se sono state appli­cate le sanzioni pre­viste ed in caso di rispos­ta neg­a­ti­va, moti­vare;
  • Se ritiene che le anom­alie sopra evi­den­zi­ate siano da attribuir­si al fat­to che l’appaltatore è una dit­ta locale che ha evi­den­te­mente approf­itta­to del­la conoscen­za diret­ta tralas­cian­do la cor­ret­tez­za for­male delle modal­ità con­trat­tual­mente sta­bilite

 

Vit­to­rio PETRELLI

Lista civi­ca IL BUON GOVERNO